Confederazione Cobas: Il TAR del Lazio sancisce che lo sciopero degli autoferrotranvieri del 15.12.2023 era legittimo!

Confederazione Cobas: Il TAR del Lazio sancisce che lo sciopero degli autoferrotranvieri del 15.12.2023 era legittimo!

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tar sciopero legittimo

La sentenza del TAR del Lazio del 28.3.2024 chiarisce che: lo sciopero di 24 ore degli autoferrotranvieri  del 15.12.2023 era legittimo.

L’ordinanza di Salvini che lo ha ridotto a 4 ore è stato un vero e proprio abuso di potere esercitato con lo scopo sabotare la mobilitazione.

Il TAR conferma la validità dell’indizione di sciopero del 15.12.2023  Adl Cobas, Al Cobas, Confederazione  Cobas, Cub Trasporti, Sgb.

Che l’ordinanza di Salvini, con cui impose la riduzione a 4 ore dello Sciopero dell’intera giornata del 15.12.2023 degli autoferrotranvieri, fosse un vero e proprio abuso di potere era chiaro a tutta la categoria, in lotta per migliorare le condizioni salariali, normative, di sicurezza e contro le privatizzazioni.

D’altra parte, gli autoferrotranvieri avevano già subito una ordinanza di riduzione dello sciopero del 27.11.2023, decidendo di rinviarlo al 15.12.2023.

Ora anche il Tar del Lazio ha riconosciuto la legittimità di quella mobilitazione del 15.12.2023 e l’illegittimità della ordinanza di riduzione dello Sciopero emanata da Salvini, considerandola, di fatto, un vero e proprio abuso di potere del Ministro che è intervenuto senza una fondata ragione di urgenza e senza “la sussistenza nel concreto dei presupposti sostanziali per provvedere”.

Il TAR del Lazio, nel riconoscere la possibilità, in astratto, del Ministro dei Trasporti ad intervenire sugli scioperi per limitarne o revocarne l’effettuazione, conferito gli dalla legge antisciopero, conferma i limiti entro cui tale potere deve essere esercitato.

In realtà, come avevano denunciato le sigle dei sindacati di base che avevano proclamato unitariamente la mobilitazione del 15.12.2023, Salvini ha abusato del potere conferitogli dall’art. 8 della L.146/90 e L.83/00 – norme che limitano l’esercizio del diritto di sciopero in Italia – solo per fare la sua campagna elettorale, quale Ministro capace di usare il pugno di ferro contro i lavoratori e l’esercizio del “diritto dei diritti”, qual è quello di Sciopero.

Finalmente anche i giudici del Tribunale Amministrativo del Lazio hanno riconosciuto l’illegittimità di un atto antidemocratico ed inaccettabile che NON PUÒ E NON DEVE RIPETERSI NÉ CONTRO GLI AUTOFERROTRANVIERI, NÉ CONTRO I LAVORATORI IN GENERE.

28.3.2024

ADL COBAS – AL COBAS – CONFEDERAZIONE  COBAS – CUB TRASPORTI – SGB


Stralcio della sentenza del Tar del Lazio del 28.3.2024

Orbene, atteso che l’ordinanza impugnata è stata adottata senza la previa segnalazione da parte della Commissione, risultavano indispensabili la chiara esplicitazione delle speciali ragioni di necessità e di urgenza, relative a fatti sopravvenuti eventualmente occorsi a ridosso dell’astensione, tali da legittimare l’intervento officioso del Ministro.

Sennonché, nessuna adeguata indicazione in tal senso è dato rinvenire nel provvedimento avversato, in cui il Dicastero si è limitato a far riferimento a fatti e a circostanze già conosciute dalla Commissione ed evidentemente non ritenute idonee a concretizzare l’invito a provvedere ex art. 8 l.n. 146/1990.

Ciò è a dirsi, in particolare: i) per la concentrazione nella stessa fascia oraria delle varie iniziative di astensione collettiva; ii) per gli effetti concreti dello sciopero, tenuto conto del sistema di trasporto intermodale e dell’intensità del traffico N. 16464/2023 REG.RIC. passeggeri nelle giornate dell’agitazione; iii) per i disagi degli scioperi, susseguitisi nello stesso torno di tempo; iv) per le avversità atmosferiche, che hanno colpito parte del Paese, elemento questo che, sempreché sopravvenuto, avrebbe al più potuto legittimare un intervento territorialmente più circoscritto, in omaggio al principio di proporzionalità (cfr. per tali aspetti pagg. 2 e 3 dell’ordinanza).

Nessun ulteriore tassello valutativo concernente la necessità e l’urgenza dell’intervento è stato allora aggiunto al pregresso quadro già cristallizzato e valutato dalla Commissione come non idoneo a suffragare la segnalazione ex art. 8 della l.n. 146/1990

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